Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
In questa pagina vengono mostrate tutte le Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determinazioni ed Ordinanze, mediante collegamento diretto alla corrispondente pagina dello storico del sito Internet Istituzionale.
Nelle due sottosezioni a lato sono inoltre caricati i singoli provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti amministrativi previsti dall'Art. 23 del Dlgs 33/2013.
I provvedimenti di cui all'Art. 23 comma 1 lett. b) sono visibili nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" del presente portale.
Delibere e Determine fino al 31/05/2017
Delibere e Determine dal 01/06/2017