Dotazione organica
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - PIANO PERFORMANCE E PIANO AZIONI POSITIVE
https://idro.etrasparenza.it//../archiviofile/idro/PIAO/dlg_Delibera_28-09-2022_08-29-35.pdf
https://idro.etrasparenza.it//../archiviofile/idro/PIAO/allegatoA_PIANO_PERFORMANCE.pdf
https://idro.etrasparenza.it//../archiviofile/idro/PIAO/allegatoB_PIANO_AZIONI_POSITIVE.pdf
https://idro.etrasparenza.it//../archiviofile/idro/PIAO/allegatoC_PIAO.pdf